Valguarnera nelle case dei valguarneresi nel mondo

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L'Anagrafe on line

 

Certificato di cittadinanza (richiedi il certificato)

Può essere richiesto solo nel Comune di residenza, presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati delle Municipalità.

 

Certificato di morte (richiedi il certificato)

Attesta la data e il Comune in cui è avvenuto il decesso.

 

Certificato di nascita (richiedi il certificato)

Attesta la data e il Comune di nascita del cittadino. 

 

Certificato di residenza (richiedi il certificato)

Viene rilasciato ai residenti del Comune dagli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati presso le Municipalità. 

 

Certificato di stato di famiglia (richiedi il certificato)

È l’attestazione anagrafica di un nucleo familiare legato da vincoli di parentela, affettivi o di convivenza. Può essere richiesto presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati presso le Municipalità. 

 

CARTA DI IDENTITA'

Documentazione occorrente:

–   tre fototessere recenti in cui l’interessato risulti riconoscibile;

–   vecchia carta d’identità; in mancanza, altro documento valido o due testimoni con documento valido.

La carta d’identità può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza dei 5 anni.

Certificato di identità per i minorenni:

Viene rilasciato ai minori di anni 15 per recarsi all’estero.

Per i paesi che hanno aderito al trattato di Maastricht non è più richiesta l’autorizzazione da parte della Questura.

E’ necessaria una foto del minore e la presenza di un genitore munito di valido documento d’identità.

Viene rilasciato anche ai minori di anni 15, ma che abbiano compiuto 14 anni, per la conduzione di ciclomotori.

E’ necessaria una foto del minore e la presenza di un genitore munito di valido documento d’identità

 

In caso di smarrimento o furto:

–   tre fototessere recenti;

–   denuncia in originale e fotocopia da consegnare;

–   altro documento valido o due testimoni con documento valido.

Il rilascio avviene non oltre due giorni dalla richiesta.

 

DOVE

Sportelli dell’Anagrafe 

 

Passaporto

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.

Per i minori degli anni 10, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la potestà genitoriale e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato.

I minori degli anni 16 possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli.

Il passaporto viene rilasciato (e rinnovato) dalle Questure e, all'estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il passaporto ha una validità di dieci anni, ma in taluni casi previsti dalla normativa vigente ad esso può essere attribuito un periodo di validità inferiore.

Anche prima della scadenza il passaporto può essere rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo previsto dalla legge (10 anni).

La domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto, corredata della documentazione occorrente, può essere presentata:

in Italia: nel luogo di residenza, presso la locale Questura o, nei Comuni medio - grandi, presso il Commissariato di P.S. competente per circoscrizione, ovvero, in assenza di detti Uffici, presso il locale Comando Stazione dei Carabinieri o il Comune;

all'estero: presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.

La marca da bollo da € 30,99  cc.gg. (concessioni governative) per passaporti che non deve più essere allegata alla richiesta di rinnovo, mentre sarà necessario allegarla in caso di rilascio del libretto.

E' bene ricordare che la marca da € 30,99 vale 365 giorni il primo anno dalla data del rilascio/rinnovo del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle successive marche fa riferimento alla data (giorno e mese) dell'emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001, 9 aprile 2002, 9 aprile 2003, 9 aprile 2004).

Non è neanche più necessario apporre la marca sul passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).

Al momento della presentazione, comunque, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione in cui viene

informato che la tassa annuale sul passaporto non è più prevista per l'espatrio verso i paesi aderenti all'Unione

Europea, ma che dovrà essere comunque corrisposta apponendo la marca sul passaporto qualora l'interessato lo

utilizzi per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.

 

 

L'Autocertificazione

Il Testo unico sulla documentazione amministrativa prevede che le amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione.

Le amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere ai cittadini i certificati relativi a:

nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc, tutti i dati contenuti nei registri di stato civile, (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni), iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, ( ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio), appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti ecc., reddito, situazione economica, assolvimento di obblighi contributivi, possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche  o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali in corso, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato, vivere a carico di qualcuno.

Per l’autocertificazione, non è più richiesta l’autentica della firma, essendo sufficiente una semplice dichiarazione del cittadino senza timbri e bolli.

La richiesta di questi certificati da parte delle Amministrazioni e dei servizi pubblici costituirà violazione dei doveri d’ufficio.

Al posto dei certificati amministrazioni e servizi pubblici dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari ( ad es. per il diploma di scuola secondaria il cittadino dovrà indicare l’Istituto e l’anno in cui si è diplomato ).

I certificati medici non possono essere sostituiti dall’autocertificazione.

E’ sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati , sono le amministrazioni che non possono pretenderli.

 

Chi deve accettare l’autocertificazione

·         Le amministrazioni pubbliche

·         I servizi pubblici e cioè le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le aziende municipalizzate,

l’Enel, le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta), la RAI, le Ferrovie dello Stato, la Telecom, le Autostrade ecc. Tutte queste aziende sono tenute ad accettare l’autocertificazione dai loro utenti.

I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.

 

 

L’autocertificazione e i privati

L’autocertificazione è estesa ai privati ( ad es. banche assicurazioni ) che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un obbligo, ma una  facoltà. 

 

Come si fa l’autocertificazione ( dichiarazione sostitutiva di certificazione )

Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare il cittadino le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli.

 

I documenti d’identità al posto dei certificati

L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento ( ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc. ), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

 

Le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Per le domande e le dichiarazioni rivolte all’Amministrazione non è più prevista l’autentica della firma.

Sarà sufficiente:

·         firmare davanti al dipendente addetto;

·         inviarle per posta,  per fax o tramite una terza persona allegando una fotocopia del proprio documento di  identità;

-     inviarle per via telematica con la firma digitale o identificandosi con la carta d’identità elettronica.

 

Autentica firma

 

L’autentica della firma è richiesta solo:

·         per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati;

·         per le domande relative alla riscossione di benefici economici ( pensioni, contributi, etc. ) da parte di un’altra persona.

 

Autentica di copia 

E’ sufficiente una semplice dichiarazione dell’atto di notorietà per attestare che copia di un documento lasciato o conservato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale.

 

Dichiarazioni in caso di temporaneo impedimento per ragioni di salute

La dichiarazione, nell’interesse di chi si trova in una situazione di temporaneo impedimento per ragione di salute, è sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge, o in sua assenza dai, o in mancanza di questi, da un altro parente fino al terzo grado. Questa dichiarazione va fatta davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l’identità del dichiarante e prendere atto dei motivi dell’impedimento.

 

Autocertificazione

Possono fare l’autocertificazione:

·         i cittadini italiani;

·         i cittadini dell’Unione Europea;

·         i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.