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L'Anagrafe
on line
Certificato di
cittadinanza
(richiedi il certificato)
Può essere richiesto solo nel Comune di
residenza, presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi Decentrati
delle Municipalità.
Certificato di morte
(richiedi il certificato)
Attesta la data e il Comune in cui è
avvenuto il decesso.
Certificato di nascita
(richiedi il certificato)
Attesta la data e il Comune di nascita del
cittadino.
Certificato di
residenza
(richiedi il certificato)
Viene rilasciato
ai residenti del Comune dagli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi
Decentrati presso le Municipalità.
Certificato di stato di
famiglia
(richiedi il certificato)
È l’attestazione anagrafica di un nucleo
familiare legato da vincoli di parentela, affettivi o di convivenza. Può
essere richiesto presso gli sportelli dell’Anagrafe e dei Servizi
Decentrati presso le Municipalità.
CARTA DI IDENTITA'
Documentazione occorrente:
– tre
fototessere recenti in cui l’interessato
risulti riconoscibile;
– vecchia carta
d’identità; in mancanza, altro documento valido o due testimoni con
documento valido.
La carta d’identità può essere
rinnovata 6 mesi prima della scadenza dei 5
anni.
Certificato di
identità per i minorenni:
Viene
rilasciato ai minori di anni 15 per recarsi all’estero.
Per i paesi che hanno aderito al
trattato di Maastricht non è più richiesta
l’autorizzazione da parte della Questura.
E’ necessaria una foto del minore e
la presenza di un genitore munito di valido documento d’identità.
Viene
rilasciato anche ai minori di anni 15, ma che abbiano compiuto 14 anni,
per la conduzione di ciclomotori.
E’ necessaria una foto del minore e
la presenza di un genitore munito di valido documento d’identità
In caso di smarrimento o furto:
– tre
fototessere recenti;
– denuncia in originale e fotocopia
da consegnare;
– altro documento valido o due
testimoni con documento valido.
Il rilascio avviene non oltre due
giorni dalla richiesta.
DOVE
Sportelli
dell’Anagrafe
Passaporto
Il
passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui
governi sono riconosciuti da quello italiano,
salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da
tutti i cittadini della Repubblica.
Per i
minori degli anni 10, tuttavia, l'uso del passaporto ordinario
individuale è subordinato alla condizione che
viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci,
oppure che venga menzionato sul passaporto stesso o in una apposita
dichiarazione (prodotta e sottoscritta da chi sul minore esercita la
potestà genitoriale e vistata dagli organi
competenti al rilascio del passaporto) il nome della persona o dell'ente
cui il minore viene affidato.
I
minori degli anni 16 possono in ogni caso essere iscritti nel passaporto
di uno dei genitori, del tutore o di altra persona delegata ad
accompagnarli.
Il
passaporto viene rilasciato (e rinnovato)
dalle Questure e, all'estero, dalle Rappresentanze diplomatiche e
consolari.
Il
passaporto ha una validità di dieci anni,
ma in taluni casi previsti dalla normativa vigente ad
esso può essere attribuito un periodo di
validità inferiore.
Anche
prima della scadenza il passaporto può essere
rinnovato per un periodo complessivamente non superiore a quello massimo
previsto dalla legge (10 anni).
La
domanda per il rilascio/rinnovo del passaporto, corredata
della documentazione occorrente, può essere
presentata:
in
Italia: nel luogo di residenza,
presso la locale Questura o, nei Comuni medio - grandi, presso il
Commissariato di P.S. competente per circoscrizione, ovvero, in assenza
di detti Uffici, presso il locale Comando Stazione dei Carabinieri o il
Comune;
all'estero:
presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari.
La
marca da bollo da € 30,99 cc.gg.
(concessioni governative) per passaporti che non
deve più essere allegata alla richiesta di rinnovo, mentre sarà
necessario allegarla in caso di rilascio del libretto.
E' bene
ricordare che la marca da € 30,99 vale 365 giorni il primo anno dalla
data del rilascio/rinnovo del passaporto. Per gli anni successivi la
scadenza delle successive marche fa
riferimento alla data (giorno e mese) dell'emissione del passaporto
(esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9
aprile 2001, 9 aprile 2002, 9 aprile 2003, 9 aprile 2004).
Non
è neanche più necessario apporre la marca sul
passaporto nel caso ci si rechi soltanto in Paesi aderenti
all'Unione Europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno
Unito, Spagna e Svezia).
Al momento della presentazione,
comunque, il richiedente dovrà sottoscrivere
una dichiarazione in cui viene
informato
che la tassa annuale sul passaporto non è più prevista per l'espatrio
verso i paesi aderenti all'Unione
Europea, ma che dovrà essere
comunque corrisposta apponendo la marca sul
passaporto qualora l'interessato lo
utilizzi
per recarsi in Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione Europea.
L'Autocertificazione
Il
Testo unico sulla documentazione amministrativa prevede che le
amministrazioni e i servizi pubblici non possono più chiedere i
certificati ai cittadini in tutti i casi in cui si può fare
l’autocertificazione.
Le
amministrazioni e i servizi pubblici non potranno più chiedere ai
cittadini i certificati relativi a:
nascita,
residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato
di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia,
esistenza in vita, nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore,
del figlio ecc, tutti i dati contenuti nei registri di stato civile, (ad
esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei
beni), iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni, ( ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio),
appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti
ecc., reddito, situazione economica, assolvimento di obblighi
contributivi, possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e
tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, stato di
disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità
di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni
relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, non aver
riportato condanne e non avere procedimenti penali in corso, non
trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato
domanda di concordato, vivere a carico di qualcuno.
Per
l’autocertificazione, non è più richiesta l’autentica della firma,
essendo sufficiente una semplice dichiarazione del cittadino senza
timbri e bolli.
La
richiesta di questi certificati da parte delle Amministrazioni e dei
servizi pubblici costituirà violazione dei
doveri d’ufficio.
Al
posto dei certificati amministrazioni e servizi pubblici dovranno
accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente,
facendosi indicare dall’interessato gli elementi necessari ( ad es. per
il diploma di scuola secondaria il cittadino
dovrà indicare l’Istituto e l’anno in cui si è diplomato ).
I
certificati medici non possono essere sostituiti
dall’autocertificazione.
E’
sempre possibile per i cittadini chiedere il rilascio dei certificati
, sono le amministrazioni che non possono pretenderli.
Chi deve
accettare l’autocertificazione
·
Le amministrazioni pubbliche
·
I servizi pubblici e cioè le aziende
che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione di
energia, il servizio postale, le reti telefoniche ecc. Per esempio le
aziende municipalizzate,
l’Enel,
le Poste (ad eccezione del servizio Bancoposta),
la RAI, le Ferrovie dello Stato, la Telecom,
le Autostrade ecc. Tutte queste aziende sono tenute ad accettare
l’autocertificazione dai loro utenti.
I Tribunali non sono tenuti ad
accettare l’autocertificazione.
L’autocertificazione e i privati
L’autocertificazione è estesa ai privati ( ad es. banche assicurazioni )
che decidono di accettarla. Per i privati, a differenza delle
amministrazioni pubbliche, accettare l’autocertificazione non è un
obbligo, ma una facoltà.
Come si fa l’autocertificazione (
dichiarazione sostitutiva di certificazione )
Per sostituire i certificati basta
una semplice dichiarazione firmata dall’interessato, senza autentica
della firma e bollo. Per agevolare il cittadino le amministrazioni
devono mettere a disposizione i moduli.
I documenti d’identità al posto
dei certificati
L’esibizione di un documento
d’identità o di riconoscimento ( ad esempio carta d’identità,
passaporto, patente di guida, libretto di pensione ecc. ),
a seconda dei dati che contiene, sostituisce
i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Le domande e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà
Per le
domande e le dichiarazioni rivolte all’Amministrazione non
è più prevista l’autentica della firma.
Sarà
sufficiente:
·
firmare
davanti al dipendente addetto;
·
inviarle
per posta, per fax o tramite una terza persona allegando una fotocopia
del proprio documento di identità;
- inviarle per via
telematica con la firma digitale o identificandosi con la carta
d’identità elettronica.
Autentica firma
L’autentica della firma è
richiesta solo:
·
per le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà rivolte ai privati;
·
per le domande relative alla
riscossione di benefici economici ( pensioni, contributi, etc. ) da
parte di un’altra persona.
Autentica di copia
E’ sufficiente una semplice
dichiarazione dell’atto di notorietà per attestare che copia di un
documento lasciato o conservato da una pubblica amministrazione è
conforme all’originale.
Dichiarazioni in caso di
temporaneo impedimento per ragioni di salute
La
dichiarazione, nell’interesse di chi si trova in una situazione di
temporaneo impedimento per ragione di salute, è sostituita dalla
dichiarazione resa dal coniuge, o in sua assenza dai, o in mancanza di
questi, da un altro parente fino al terzo grado. Questa dichiarazione va
fatta davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l’identità del
dichiarante e prendere atto dei motivi dell’impedimento.
Autocertificazione
Possono fare l’autocertificazione:
·
i cittadini italiani;
·
i cittadini dell’Unione Europea;
·
i cittadini dei paesi extracomunitari
in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare
l’autocertificazione limitatamente ai dati che sono attestabili dalle
pubbliche amministrazioni italiane. |